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Regione Umbria
Legge Regionale n. 20 del 28-02-2005
«Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico».
(B.U.R. Umbria n. 12 del 16-3-2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità, definizione e campo di applicazione)
1. La presente legge ha lo scopo di limitare l’inquinamento luminoso ed i
consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di
consentire lo sviluppo dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa degli
osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo
stellato che costituisce componente del patrimonio paesaggistico del territorio
regionale.
2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni
forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree
a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di
sopra della linea dell’orizzonte.
ARTICOLO 2
(Compiti della Regione)
1. La Regione concorre all’attuazione del piano energetico nazionale,
mediante la promozione di iniziative finalizzate all’adeguamento degli impianti
di illuminazione esterna esistenti, in conformità alle prescrizioni della
presente legge e dei piani per l’illuminazione di cui all’articolo 3.
2. La Regione provvede inoltre, nell’ambito delle attività di educazione
ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull’inquinamento luminoso,
all’aggiornamento tecnico professionale del personale delle pubbliche
amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di
incentivi per l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.
3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dell’inquinamento
luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA nonché della collaborazione
di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.
4. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
adotta un regolamento per disciplinare l’attività in materia di prevenzione e
riduzione dell’inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a
definire:
a) i requisiti tecnici per la progettazione, l’installazione e la gestione degli
impianti di illuminazione esterna;
b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo
pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell’amministrazione
comunale e le relative procedure;
c) le modalità ed i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti ai
requisiti tecnici di cui alla lettera a);
d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell’illuminazione
pubblica di cui all’articolo 3;
e) i criteri per l’individuazione e le misure da applicare nelle zone di
particolare protezione degli osservatori astronomici.
5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti
di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono
essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo
energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti
minimi:
a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una
distribuzione dell’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per
angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;
b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della
tecnologia e tenuto conto della specifica applicazione;
c) lunimanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per
metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o
cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano
l’illuminazione;
d) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti
di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti
costi manutentivi;
e) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l’emissione di luce
in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime
di operatività.
ARTICOLO 3
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni, entro un anno dall’emanazione del Regolamento di cui
all’articolo 2 comma 4, si dotano di un Piano per l’illuminazione, disciplinando
le nuove installazioni in conformità al Regolamento stesso e ai criteri di cui
all’articolo 4, e perseguendo i seguenti obiettivi:
a) riduzione dell’inquinamento luminoso;
b) risparmio energetico;
c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
d) sicurezza dei cittadini;
e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.
2. Il Piano per l’illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori
astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare
sensibilità intorno alle strutture sede di osservatori astronomici
professionali e non professionali.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 comma 4
i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione
esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei
capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.
4. I Comuni provvedono altresì:
a) alla verifica, all’interno del perimetro delle aree di particolare
sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai
requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a
garantirne l’adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 2 comma 4, a partire dagli impianti maggiormente
inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali
situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il
piano per l’illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità
all’adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti;
b) all’emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di
schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in
accordo con le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 2 comma 4;
c) all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6.
5. Il Piano per l’illuminazione per la eventuale parte concernente le aree di
particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più
comuni limitrofi è redatto d’intesa tra i comuni interessati.
ARTICOLO 4
(Disciplina delle sorgenti luminose)
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2
comma 4 è vietata su tutto il territorio regionale l’installazione di impianti
di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti
antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso.
2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la
riduzione dell’illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e
l’incolumità delle persone.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi
architettonici, idonei a precludere l’irradiazione luminosa verso l’alto;
b) agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci
sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a
1500 lumen;
c) alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere
episodico o straordinario, non comportanti l’installazione di impianti fissi.
ARTICOLO 5
(Contributi regionali)
1. La Regione concede ai comuni contributi per l’adeguamento ai criteri
tecnici previsti dal regolamento di cui all’articolo 2 comma 4 degli impianti di
illuminazione pubblica esterna esistenti, in misura non superiore al 60 per
cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle
dimensioni degli impianti da adeguare.
ARTICOLO 6
(Sanzioni)
1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla
presente legge ed al Piano comunale per l’illuminazione, qualora non ottemperi
alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente
competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro
per ogni punto luce, fermo restando l’obbligo di adeguamento, salva la rimozione
d’ufficio dell’impianto difforme in caso di inadempienza.
2. La sanzione è elevata da 300 euro a 600 euro nei confronti di chi non
ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l’accertamento della violazione
delle norme di cui all’articolo 3, comma 4, lett. a), e b), salvo
l’obbligo di adeguamento e rimozione d’ufficio dell’impianto difforme in caso di
inadempienza.
3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai
comuni all’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle
disposizioni dettate dalla presente legge.
ARTICOLO 7
(Norma finale)
1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori
astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell’Allegato
“A”.
ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
1. Per l’esercizio 2005 e successivi al finanziamento degli interventi di
promozione, divulgazione e aggiornamento professionale di cui all’articolo 2 si
provvede con l’imputazione alla unità previsionale di base 05.1.011 denominata
“Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell’aria” del bilancio
regionale di previsione (cap. 5818 n.i.).
2. Per l’anno 2005 e successivi al finanziamento dei contributi di cui
all’articolo 5 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base
05.2.006 denominata “Attività ed interventi per il risanamento dell’aria” del
bilancio regionale di previsione (cap. 9090 n.i.).
3. L’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge
regionale di contabilità.
4. La Giunta Regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente,
sia in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 28 febbraio 2005
LORENZETTI